Il 5 febbraio entrerà in vigore il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 relativo alla valutazione dei rischi tramite procedure standardizzate nelle piccole – medie imprese.
Per tutte le imprese che impiegano dagli 11 ai 50 dipendenti l’adozione di tali procedure sarà raccomandata ma non obbligatoria. Tuttavia il loro utilizzo garantirà alle imprese di uniformare la propria valutazione dei rischi a quanto richiesto dal Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08.
Le procedure standardizzate, schematiche e di semplice applicazione, prevedono una fase preliminare di descrizione generale dell’azienda, del tipo di lavorazioni effettuate ed una descrizione delle mansioni. Segue l’individuazione dei pericoli presenti in azienda e la valutazione dei rischi a questi associati. Una volta individuate le potenziali criticità si identificano le misure di prevenzione e protezione adeguate e si definisce un programma di miglioramento.
L’omessa o incompleta valutazione dei rischi comporta per il datore di lavoro e il dirigente delle sanzioni penali come da art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Diverso il discorso per le piccole imprese con meno di 10 dipendenti. Per loro rimarrà la possibilità di autocertificare sino al 5 maggio 2013, termine che potrebbe ulteriormente slittare al 30 giugno 2013, dopodichè i datori di lavoro dovranno procedere alla valutazione dei rischi. Il ministero del lavoro ha precisato che il rispetto degli obblighi in materia di valutazione dei rischi potrà essere ottemperato in “qualunque modo idoneo allo scopo”. Si ribadisce che le procedure standardizzate vengono considerate pienamente conformi a quanto stabilito dal testo unico.
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